CAM

Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli arredi per interni

La continua evoluzione dello scenario globale impone che le strategie politiche ed industriali siano incentrate sempre più sulla questione ambientale, tema divenuto ormai prioritario e per il quale occorrono azioni decise e non più procrastinabili: alla luce di ciò, anche per il mondo dell’arredo, sono in arrivo importanti aggiornamenti riguardanti, tra gli altri, i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM). Nello specifico, si prevede che il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà, entro l’autunno 2020, all’adeguamento della disciplina che ha per oggetto l’arredo destinato alla Pubblica Amministrazione, sulla scia di decreti già in essere da diversi anni e che fissano i requisiti per la minimizzazione degli impatti sull’ambiente, lungo tutto il ciclo di vita del prodotto mobile.


Introduzione ai CAM.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo tutto il ciclo di vita.

I CAM per arredi per interni: DM 11 Gennaio 2017.
Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emesso il Decreto Ministeriale in data 11 Gennaio 2017 per l'”Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni”.

Nello specifico, per la fornitura da interni, si fa riferimento all’arredo destinato a tutti gli usi, ad esempio: mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura) i quali sono stati prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale.

Per quanto riguarda i criteri ambientali minimi di base da rispettare, essi sono relativi alle sostanze chimiche pericolose ed alle emissioni nocive (formaldeide, COV) nonché ai materiali di realizzazione del prodotto (plastiche, rivestimenti, imbottiture) ed ai requisiti del prodotto finale che devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

Oltre a tali criteri minimi cosiddetti “di base” sono stati inseriti ulteriori requisiti “premianti” sulla progettazione ecocompatibile che privilegi un’agevole riparazione o la composizione e scomposizione degli arredi per una eventuale ricollocazione in altri ambienti di lavoro.

Per essere tenuto in considerazione un appalto deve presentare tutti ti requisiti “di base” ma saranno attribuiti punti supplementari in presenza di requisiti “premianti”.

Modifiche ai CAM: DM 3 Luglio 2019

Nel DM del 3 Luglio 2019 promulgato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono state introdotte alcune modifiche dell’allegato 1 del precedente decreto concernente i CAM, alla luce di alcune difficoltà applicative dello stesso e alla presenza di valori ed informazioni errate.

Nello specifico le modifiche hanno riguardato:

  • la sostituzione del riferimento all’uso del nickel e del cromo nel paragrafo 3.2.1 punto 6, relativo alle Sostanze pericolose contenute nei componenti, parti o materiali usati per la fabbricazione degli arredi, con la dicitura <<non deve essere placcato con cadmio>>;
  • la modifica della tabella del paragrafo 3.2.3, relativa ai Contaminanti nei pannelli di legno riciclato, in cui mancavano i simboli degli elementi chimici e una specifica inerente il creosoto, che deve essere identificato attraverso il Benzo(a)pirene;
  • la modifica del valore del limite del cromo del paragrafo 3.2.5, relativo ai Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle, che è stato sostituito da ≤ 2 a ≤ 200; infine:
  • la modifica del tempo di durata della prova nel paragrafo 3.4.1 relativo alla Emissione di composti organici volatili.

Contattaci per maggiori informazioni e pianifica con noi la tua attività di prova per i CAM.